ASSOCIAZIONE PER IL PARCO GEOMINERARIO STORICO
E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

ONLUS

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1

(Costituzione)

È costituita in Iglesias l’Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ONLUS, di seguito indicata come Associazione.

Articolo 2
(Natura e Scopo)

È una Associazione culturale e scientifica libera, di durata illimitata, scevra da finalità di lucro, apartitica e apolitica, che ha per fini istituzionali la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, scientifico ed ambientale delle aree minerarie della Sardegna considerate come aree emblematiche per l’ambiente geominerario del bacino del Mediterraneo, mediante la realizzazione di un parco Geominerario, Storico e Ambientale.

Articolo 3
(Collaborazione e indipendenza)

L’Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti, Istituzioni ed Associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Articolo 4

(Compiti fondamentali)

Per l’adempimento del propri scopi istituzionali, l’Associazione si propone quali compiti prioritari della ricerca, della diffusione culturale e scientifica:

  1. salvaguardare e valorizzare il patrimonio Minerario, Geologico, Ambientale e Storico e demo-socio-antropologico delle aree minerarie della Sardegna, proponendolo all’attenzione e allo studio delle popolazioni sarde, italiane e mediterranee nonché di quelle che hanno contribuito, con la propria cultura ed il proprio lavoro, alla sua formazione;

  2. contribuire allo sviluppo Sociale, economico e culturale delle aree minerarie della Sardegna; l’Associazione riconosce l’importanza dell’attività mineraria che in esse dovrà svolgersi nell’assoluto rispetto dei valori storico-ambientali considerarti simboli permanenti della cultura del popolo della Sardegna;

  3. stabilire stretti rapporti di cooperazione nel campo scientifico, storico e culturale con tutte le Regioni mediterranee le cui comunità abbiano partecipato all’attività di studio e gestione di giacimenti minerari della Sardegna, o che siano state o siano impegnate nello sfruttamento di giacimenti minerari nel proprio territorio: ciò al fine di coordinare il perseguimento dei fini comuni per un adeguato progresso delle rispettive regioni e per la riscoperta delle comuni radici culturali e ambientali da cui ha tratto origine, nei millenni, la civiltà mediterranea;

  4. studiare e diffondere le conoscenze delle aree minerarie della Sardegna in cui sia reso esplicito il costruttivo rapporto uomo/terra che nel corso dei secoli, ha prodotto la formazione di un nuovo ambiente integrante gli antichi, grandiosi valori naturali, utilizzando ogni possibile documentazione della storia, del lavoro e della creatività di un popolo che ha saputo prodigarsi per il progresso della propria e delle limitrofe comunità.

Articolo 5
(Attività Specifiche)
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, si ripromette di promuovere e monitorare con ogni mezzo a sua disposizione, le seguenti attività specifiche:
  1. inventario di tutti i valori di carattere minerario, geologico, storico, socio-antropologico, archeologico paleoindustriale, urbanistico, ambientale esistenti nelle regioni minerarie della Sardegna;

  2. acquisizione ed elaborazione dei dati al fine di inquadrare i citati valori per un’opportuna introduzione e coordinazione in analoghe e sistematiche aree di altre regioni geominerarie del bacino del mediterraneo;

  3. collaborazione e sostegno alla costituzione di analoghi parchi geominerari storici e ambientali in Italia e nel bacino del Mediterraneo per infittire il tessuto di conoscenze, di scambi reciproci, di possibilità concrete, di cooperazione, di gestione del comune patrimonio scientifico-ambientale, d’incremento del livello Sociale del complesso di regioni minerarie e di ciascuna di esse;

  4. promozione della conoscenza dei valori geominerari, ambientali e storici sopraccitati perché possano essere meglio tutelati, valutati ed apprezzati e perché la conseguente valorizzazione possa ripercuotersi anche in un progresso delle rispettive regioni;

  5. verifica del contenuto e della portata delle norme attualmente vigenti in materia di protezione dei valori di carattere geominerario e paleoindustriale nonché della loro effettiva applicazione e, dove sussistono carenze normative o strutturali, sensibilizzazione degli Organi competenti, per attivarne l’intervento;

  6. individuazione dei valori geominerari e ambientali - sia biotici che abiotici - che siano gravemente minacciati, proponendo, se necessario, iniziative di tutela anche di immediata attuazione;

  7. salvaguardia dell’ambiente antropizzato con valenze culturali (ambienti minerari, archeologici, aggregati urbanistici, agro-silvo-pastorali, strutture di paesaggio, etc.);

  8. recupero dell'ambiente naturale ove le alte­razioni antropiche di carattere negativo siano reversibili,

  9. controllo di ogni possibile iniziativa speculativa, in atto o programmata, in ogni caso motivata, che, alterando o degradando i sopraccitati valori della Regione, tenda a compromettere non solo il profondo significato culturale, ma anche la potenzialità di sviluppo economico;

  1. collaborazione ad ogni livello con tutte le istituzioni e gli enti statali, regionali, interregionali, provinciali, comunali, quali: assessorati, musei, archivi, scuole minerarie, professionali, distretti minerari, enti di ricerca, che operino nel campo geominerario, paleoindustriale, archeologico, storico-antropologico, documentario e ambientale;

  2. collaborazione d'ogni livello con tutti gli autonomi enti di protezione e valorizzazione del territorio, nonché privati ricercatori, collezionisti o studiosi locali che, nel prioritario rispetto dell'ambiente e delle norme stabilite per difenderlo, contribuiscano alla valorizzazione di esso mediante l’apporto del proprio lavoro e delle proprie raccolte, esibendole a visitatori o studiosi nell'intento di una più approfondita conoscenza delle risorse ambientali e scientifiche locali;

  3. collaborazione, formazione e promozione di attività, che realizzino negli abitanti la conoscenza e la gestione del proprio patrimonio ambientale e storico-culturale;

  4. collaborazione e promozione di ogni attività mirante a favorire nelle regioni minerarie della Sardegna convegni, congressi ed altre riunioni di studiosi, ricercatori ed ambientalisti che possano portare il proprio contributo di conoscenze alla gestione del patrimonio locale e che possano, a loro volta “recepire” da esso quanto il medesimo ambiente locale è in grado di “trasmettere”, attraverso la forza suggestiva dei suoi reperti, a qualunque spirito aperto ad un costruttivo “dialogo” con il territorio;

  5. collaborazione e promozione di qualunque attività tendente a riscoprire e rielaborare, attraverso anche la storia delle aree minerarie della Sardegna, i temi culturali locali.

  6. L’Associazione si propone inoltre, per l’affermazione dello scopo Sociale:

  7. la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, sia individui o altre asSociazioni o enti che non siano in contrasto con lo scopo Sociale;

  8. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, Sociali, istituzionali, attività culturali, seminari. assemblee, incontri. corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio dibattiti. conferenze, convegni, anche all’estero attinenti allo scopo Sociale;

  9. gestire per conto terzi attività di carattere Sociale. culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, istituti, università, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo Sociale;

  10. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi. inerenti a problemi specifici di carattere geominerario, storico, ambientale, urbanistico, territoriale, ingegneristico, con strumenti propri o di terzi;

  11. garantire consulenza ed assistenza tecnica nuche ai non Soci, dai quali si potrà chiedere il rimborso spese;organizzare qualsiasi attività turistica e con ogni mezzo, come, a titolo solo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi. campi scuola. per estendere la conoscenza di zone di interesse geominerario. storico e naturalistico del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e degli altri analoghi parchi che su questo modello si andassero a costituire nel bacino del Mediterraneo.

Articolo 6
(Sede)

L’Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ha la propria Sede Centrale in Iglesias, provvisoriamente presso la Società Operaia Industriale di Mutuo Soccorso in Via XX Settembre n° 84 e può istituire anche altrove, nella regione o all’esterno di essa - per delibera del Consiglio Direttivo - Sedi Territoriali, Centri di Attività, Gruppi di lavoro ed altri Organi Operativi.

Articolo 7

(Attività di Cooperazione)

In considerazione dell’estensione internazionale dei problemi geominerari ed ambientali ed al fine di consentire un’azione integrata con le Pubbliche Amministrazioni o con i Gruppi analogamente costituiti anche all’Estero, l’Associazione può operare anche nel territorio di altri paesi, con particolare riguardo a quelli del Bacino del Mediterraneo, nell’ambito delle finalità del presente Statuto.

Articolo 8
(Associati)

L'Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna è aperta a tutti gli abitanti della Sardegna e delle regioni mediterranee che esercitino o abbiano esercitato attività in qualsiasi modo inerenti o connesse alle problematiche geominerarie, storiche e ambientali, nonché esperti e collaboratori che ne condividono i fini istituzionali.
Possono inoltre far parte dell’Associazione le persone giuridiche che, per la loro specifica attività di lavoro o di studio, siano interessate all’attività dell’Associazione stessa.

Articolo 9
(Aderenti)

Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geominerario, della storia e dell’ambiente, l’Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, può coordinare le proprie attività, nei modi da stabilirsi caso per caso mediante appositi accordi e convenzioni, con quelle degli altri sopraccitati enti, asSociazioni, fondazioni, istituti, e organismi pubblici e privati purché egualmente impegnati nella valorizzazione ambientale e culturale del territorio e non perseguenti fini di lucro.

Articolo 10
(Categorie dei Soci)

Gli aderenti all’Associazione per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari, Giovani, Benemeriti, Onorari, Collettivi e Sostenitori.

Articolo 11
(Diritti e doveri)

I Soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e dalle Sedi Territoriali, il dovere di versare annualmente le quote Sociali, di contribuire con pensiero o attività alla realizzazione dei fini istituzionali.
L’attività viene prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.
Tutte le cariche dell’Associazione sono a titolo gratuito.
Sono ammessi solo rimborsi spese per motivi preventivamente autorizzati e deliberati dal Consiglio Direttivo e solo se supportati da giustificativi di spesa fiscalmente validi.

Articolo 12
(Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

  1. per recesso volontario;

  2. per morosità nei modi stabiliti dal Regolamento;

  3. per delibera dell'Assemblea Generale presa a maggioranza, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 13
(Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea Generale

  2. il Consiglio Direttivo

  3. il Presidente

  4. i Vicepresidenti

  5. il Segretario Generale

  6. il Tesoriere

  7. il Collegio dei Revisori dei conti

  8. la Consulta

Sono organi periferici: le Sedi Territoriali.

Articolo 14
(Strutture operative)

L’Associazione opera anche mediante Gruppi di Lavoro e Centri di Attività il cui assetto ed obiettivi vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15

(Assemblea Generale) 

L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Fondatori, Ordinari, Giovani, Benemeriti, Onorari, Collettivi e Sostenitori, di cui al precedente Art. 10.

Articolo 16

(Funzioni dell'Assemblea Generale)
L’Assemblea Generale delibera sulle direttive Generali per la gestione scientifica ed amministrativa dell’Associazione; ammette i Soci Benemeriti, i Soci Onorari e i Soci Sostenitori; approva i bilanci; delibera sui vari argomenti posti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque Soci; esercita ogni altra potestà ad esso attribuita dal presente Statuto.
L’Assemblea Generale può eleggere un Presidente Onorario dell’Associazione.

Articolo 17
(Convocazione e Deliberazioni dell’Assemblea Generale)

L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta nel primo trimestre di ogni anno, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò sia reputato necessario, ovvero quando almeno un decimo dei Soci ne faccia motivata richiesta.
In caso di assenza o di impedimento, i membri dell'Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta rilasciata ad altro Socio, purché non Consigliere ne Revisore.
Ciascun membro dell’Assemblea non può essere portatore di più di due deleghe.
Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei voti dei presenti, salvo che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano in determinati casi una maggioranza qualificata.
Articolo 18
(Consiglio Direttivo) 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da 11 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Agli 11 membri elettivi del Consiglio Direttivo si aggiungono il Presidente, o altro rappresentante da lui delegato, di ciascuna Sede Territoriale qualora nessun membro di tale Sede risulti eletto fra gli 11 membri.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo i Soci possono votare per corrispondenza, oltre che per delega. La comunicazione delle votazioni deve essere data per tempo e lo spoglio delle schede pervenute per posta entro la data di convocazione dell’Assemblea all’uopo convocata deve avvenire congiuntamente a quelle votate nella stessa Assemblea generale.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

I membri del Consiglio che si rendano assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono considerati impossibilitati a partecipare ai lavori e, pertanto, decadono dalla carica.

Articolo 19
(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

  1. fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione stessa;

  2. decide sugli investimenti patrimoniali;

  3. stabilisce l’importo delle quote annue di Associazione;

  4. delibera sull’ammissione dei Soci;

  5. approva i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto finanziario e sullo stato patrimoniale da proporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 20
(Nomina del Presidente)

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, uno o più Vicepresidenti, dei quali uno Vicario, il Segretario Generale e un Tesoriere, che durano in carica per l’intera durata del Consiglio stesso.

Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

Articolo 21

(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno cinque Consiglieri.

Articolo 22
(Consulta dell'Associazione)
È istituita una Consulta dell’Associazione composta da:
  1. i Soci Fondatori

  2. i Soci Onorari e Benemeriti;

  3. i Presidenti delle Sedi Territoriali;

  4. i Responsabili dei gruppi di lavoro e dei Centri di Attività;

  5. i Soci cooptati dal Consiglio Direttivo.

La Consulta elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario che durano in carica tre anni.

Articolo 23
(Compiti della Consulta)

La Consulta è l’organo consultivo e propositivo dell’Associazione. Ha il compito di dare il suo parere sulle iniziative da assumere e i criteri da seguirsi nell'attuazione degli scopi sociali, di proporre nuovi programmi di attività e nuove iniziative da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo, di sorvegliare sull’osservanza dello Statuto, di dare parere su tutti gli atti che nel presente Statuto non siano regolati da altri organi.
La Consulta si riunisce periodicamente ed ogni volta che sia necessario, eventualmente anche per gruppi e/o per settori di attività, su iniziativa del suo Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
È presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente.

Articolo 24
(Provvedimenti di urgenza)

In caso di rischi ambientali urgenti o attentati ai valori geominerari storici e ambientali delle aree minerarie della Sardegna o di altre circostanze di emergenza il Consiglio Direttivo può essere convocato da uno dei Vicepresidenti in carica, su proposta di almeno due Membri del Consiglio stesso e può adottare provvedimenti d’urgenza da sottoporre a successiva ratifica collegiale.

Articolo 25
(Presidente e Vicepresidenti)
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; convoca e presiede l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo; attende all’esecuzione delle delibere dei predetti Organi collegiali.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario Generale, da uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario; in caso di assenza o di impedimento, è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente Vicario, o – in difetto – dal Vicepresidente più anziano o dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Articolo 26
(Segretario Generale)

Il Segretario Generale attende, sotto la direzione del Presidente, alla gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione; compie ogni altra attività che venga a lui delegata con la collaborazione di uno o più Segretari.

Articolo 27
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura la contabilità amministrativa e rendiconta i conti correnti e i depositi dell’Associazione. Redige e presenta i Bilanci di preventivo e consuntivo.

Articolo 28
(Collegio dei Revisori)

L’Assemblea ordinaria dei Soci elegge ogni tre anni un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri che nominano tra loro un Presidente.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori i Soci possono votare per corrispondenza, oltre che per delega. La comunicazione delle votazioni deve essere data per tempo e lo spoglio delle schede pervenute per posta, entro la data di convocazione dell’Assemblea all’uopo convocata, deve avvenire congiuntamente a quelle votate nella stessa Assemblea generale.
Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla Gestione Amministrativa dell’Associazione; riscontra i bilanci; esercita tutte le facoltà ispettive e di controllo previste dalla legge sui registri e sui documenti contabili dell’Associazione.
I Revisori dei Conti durano in carica per tre anni.

Articolo 29
(Durata in carica degli Organi Direttivi)
Il Presidente dell’Associazione e i Vicepresidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

TITOLO III

SEDI TERRITORIALI

DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30
(Costituzione Sedi Territoriali)

Su richiesta di un significativo numero di Soci e/o dove si dimostri necessario, può essere costituita una Sede Territoriale dell’Associazione.

Articolo 31
(Regolamento Sedi Territoriali)
Ogni Sede Territoriale, in armonia con lo Statuto, dell’Associazione, definisce un proprio Regolamento che diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Articolo 32
(Organi di ogni Sede Territoriale)
Sono Organi di ogni Sede Territoriale:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale;

  3. il Presidente della Sede Territoriale;

  4. il Segretario.

Articolo 33
(Il Presidente delle Sedi Territoriali)
Il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale nomina, nel proprio ambito, il Presidente e il Segretario. Il Presidente potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione con diritto di voto.

Articolo 34
(Autonomia Sedi Territoriali)
Ogni sede territoriale gode di autonomia operativa e patrimoniale, pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione.


TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 35
(Patrimonio dell’Associazione)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

  1. dalle quote associative dei Soci Ordinari, Giovani, Sostenitori e Collettivi;

  2. dagli eventuali contributi dei Soci Benemeriti;

  3. dai contributi ordinari o straordinari dello Stato, delle Regioni, di altri Enti pubblici o privati, di Enti scientifici ed Istituzioni Internazionali;

  4. da atti di liberalità erogati nelle forme di legge, purché non comportino limitazioni all’autonomia dell’Associazione.

Articolo 36
(Esercizi Finanziari)

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci annuali di preventivo e consuntivo sono formulati dal Tesoriere, riscontrati dal Collegio dei Revisori, approvati dal Consiglio Direttivo e presentati dal Presidente dell’Associazione, corredati di relazione illustrativa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, all’Assemblea Generale per l’approvazione.

Per quanto concerne la formazione dei registri e degli altri documenti contabili si seguono le norme generali dell’ordinamento civile.

Articolo 37
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell’Associazione può essere effettuato previa consultazione referendaria tra gli Associati, da indire con specifica delibera del Consiglio Direttivo nelle forme previste dal presente Statuto.
L’eventuale residuo patrimoniale attivo dell’Associazione, come risultante dalla relazione del Liquidatore, non potrà in nessun caso essere ripartito fra gli iscritti, ma sarà devoluto in opere sociali scelte tra attività pubbliche nel campo della difesa dell'ambiente, da stabilirsi mediante consultazione referendaria tra gli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

TITOLO V
MODIFICHE DELLO STATUTO


Articolo 38

(Procedure per le modifiche)

Le proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione devono essere promosse da non meno del 10% dei Soci iscritti, queste devono essere proposte all’Assemblea generale appositamente convocata con uno specifico Ordine del Giorno e preventivamente portate a conoscenza di tutti i Soci dell’Associazione; l’Assemblea generale decide in merito a maggioranza assoluta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
(Regolamenti)

Per l’attuazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti esecutivi, relativi al proprio funzionamento ed alla vita dell’Associazione.

Articolo 40
(Rinvio)

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono e si applicano le disposizioni generali previste dall’ordinamento giuridico civile.

Il presente Statuto dell’Associazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è stato approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci tenutasi in data 17 marzo 2002 in Iglesias, nella Sede Sociale ubicata alla Via XX Settembre n° 84.