ASSOCIAZIONE
PER IL PARCO GEOMINERARIO STORICO
E
AMBIENTALE DELLA SARDEGNA
TITOLO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo
2
(Natura
e Scopo)
È
una Associazione culturale e scientifica libera, di durata
illimitata, scevra da finalità di lucro, apartitica e
apolitica, che ha per fini istituzionali la tutela e la
valorizzazione del patrimonio storico, scientifico ed ambientale
delle aree minerarie della Sardegna considerate come aree
emblematiche per l’ambiente geominerario del bacino del
Mediterraneo, mediante la realizzazione di un parco Geominerario,
Storico e Ambientale.
Articolo
3
(Collaborazione
e indipendenza)
L’Associazione
potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti, Istituzioni ed
Associazioni per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi
fini.
Essa
dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa
indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende
pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
salvaguardare e valorizzare il patrimonio Minerario, Geologico, Ambientale e Storico e demo-socio-antropologico delle aree minerarie della Sardegna, proponendolo all’attenzione e allo studio delle popolazioni sarde, italiane e mediterranee nonché di quelle che hanno contribuito, con la propria cultura ed il proprio lavoro, alla sua formazione;
contribuire allo sviluppo Sociale, economico e culturale delle aree minerarie della Sardegna; l’Associazione riconosce l’importanza dell’attività mineraria che in esse dovrà svolgersi nell’assoluto rispetto dei valori storico-ambientali considerarti simboli permanenti della cultura del popolo della Sardegna;
stabilire stretti rapporti di cooperazione nel campo scientifico, storico e culturale con tutte le Regioni mediterranee le cui comunità abbiano partecipato all’attività di studio e gestione di giacimenti minerari della Sardegna, o che siano state o siano impegnate nello sfruttamento di giacimenti minerari nel proprio territorio: ciò al fine di coordinare il perseguimento dei fini comuni per un adeguato progresso delle rispettive regioni e per la riscoperta delle comuni radici culturali e ambientali da cui ha tratto origine, nei millenni, la civiltà mediterranea;
studiare e diffondere le conoscenze delle aree minerarie della Sardegna in cui sia reso esplicito il costruttivo rapporto uomo/terra che nel corso dei secoli, ha prodotto la formazione di un nuovo ambiente integrante gli antichi, grandiosi valori naturali, utilizzando ogni possibile documentazione della storia, del lavoro e della creatività di un popolo che ha saputo prodigarsi per il progresso della propria e delle limitrofe comunità.
inventario di tutti i valori di carattere minerario, geologico, storico, socio-antropologico, archeologico paleoindustriale, urbanistico, ambientale esistenti nelle regioni minerarie della Sardegna;
acquisizione ed elaborazione dei dati al fine di inquadrare i citati valori per un’opportuna introduzione e coordinazione in analoghe e sistematiche aree di altre regioni geominerarie del bacino del mediterraneo;
collaborazione e sostegno alla costituzione di analoghi parchi geominerari storici e ambientali in Italia e nel bacino del Mediterraneo per infittire il tessuto di conoscenze, di scambi reciproci, di possibilità concrete, di cooperazione, di gestione del comune patrimonio scientifico-ambientale, d’incremento del livello Sociale del complesso di regioni minerarie e di ciascuna di esse;
promozione della conoscenza dei valori geominerari, ambientali e storici sopraccitati perché possano essere meglio tutelati, valutati ed apprezzati e perché la conseguente valorizzazione possa ripercuotersi anche in un progresso delle rispettive regioni;
verifica del contenuto e della portata delle norme attualmente vigenti in materia di protezione dei valori di carattere geominerario e paleoindustriale nonché della loro effettiva applicazione e, dove sussistono carenze normative o strutturali, sensibilizzazione degli Organi competenti, per attivarne l’intervento;
individuazione dei valori geominerari e ambientali - sia biotici che abiotici - che siano gravemente minacciati, proponendo, se necessario, iniziative di tutela anche di immediata attuazione;
salvaguardia dell’ambiente antropizzato con valenze culturali (ambienti minerari, archeologici, aggregati urbanistici, agro-silvo-pastorali, strutture di paesaggio, etc.);
recupero dell'ambiente naturale ove le alterazioni antropiche di carattere negativo siano reversibili,
controllo di ogni possibile iniziativa speculativa, in atto o programmata, in ogni caso motivata, che, alterando o degradando i sopraccitati valori della Regione, tenda a compromettere non solo il profondo significato culturale, ma anche la potenzialità di sviluppo economico;
collaborazione ad ogni livello con tutte le istituzioni e gli enti statali, regionali, interregionali, provinciali, comunali, quali: assessorati, musei, archivi, scuole minerarie, professionali, distretti minerari, enti di ricerca, che operino nel campo geominerario, paleoindustriale, archeologico, storico-antropologico, documentario e ambientale;
collaborazione d'ogni livello con tutti gli autonomi enti di protezione e valorizzazione del territorio, nonché privati ricercatori, collezionisti o studiosi locali che, nel prioritario rispetto dell'ambiente e delle norme stabilite per difenderlo, contribuiscano alla valorizzazione di esso mediante l’apporto del proprio lavoro e delle proprie raccolte, esibendole a visitatori o studiosi nell'intento di una più approfondita conoscenza delle risorse ambientali e scientifiche locali;
collaborazione, formazione e promozione di attività, che realizzino negli abitanti la conoscenza e la gestione del proprio patrimonio ambientale e storico-culturale;
collaborazione e promozione di ogni attività mirante a favorire nelle regioni minerarie della Sardegna convegni, congressi ed altre riunioni di studiosi, ricercatori ed ambientalisti che possano portare il proprio contributo di conoscenze alla gestione del patrimonio locale e che possano, a loro volta “recepire” da esso quanto il medesimo ambiente locale è in grado di “trasmettere”, attraverso la forza suggestiva dei suoi reperti, a qualunque spirito aperto ad un costruttivo “dialogo” con il territorio;
collaborazione e promozione di qualunque attività tendente a riscoprire e rielaborare, attraverso anche la storia delle aree minerarie della Sardegna, i temi culturali locali.
L’Associazione si propone inoltre, per l’affermazione dello scopo Sociale:
la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, culturale didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, sia individui o altre asSociazioni o enti che non siano in contrasto con lo scopo Sociale;
svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, Sociali, istituzionali, attività culturali, seminari. assemblee, incontri. corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio dibattiti. conferenze, convegni, anche all’estero attinenti allo scopo Sociale;
gestire per conto terzi attività di carattere Sociale. culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, istituti, università, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo Sociale;
promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi. inerenti a problemi specifici di carattere geominerario, storico, ambientale, urbanistico, territoriale, ingegneristico, con strumenti propri o di terzi;
garantire consulenza ed assistenza tecnica nuche ai non Soci, dai quali si potrà chiedere il rimborso spese;organizzare qualsiasi attività turistica e con ogni mezzo, come, a titolo solo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi. campi scuola. per estendere la conoscenza di zone di interesse geominerario. storico e naturalistico del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna e degli altri analoghi parchi che su questo modello si andassero a costituire nel bacino del Mediterraneo.
Articolo
6
(Sede)
L’Associazione
per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna ha la
propria Sede Centrale in Iglesias, provvisoriamente presso la Società
Operaia Industriale di Mutuo Soccorso in Via XX Settembre n° 84 e
può istituire anche altrove, nella regione o all’esterno
di essa - per delibera del Consiglio Direttivo - Sedi Territoriali,
Centri di Attività, Gruppi di lavoro ed altri Organi
Operativi.
Articolo
8
(Associati)
L'Associazione
per il Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna è
aperta a tutti gli abitanti della Sardegna e delle regioni
mediterranee che esercitino o abbiano esercitato attività in
qualsiasi modo inerenti o connesse alle problematiche geominerarie,
storiche e ambientali, nonché esperti e collaboratori che ne
condividono i fini istituzionali.
Possono
inoltre far parte dell’Associazione le persone giuridiche che,
per la loro specifica attività di lavoro o di studio, siano
interessate all’attività dell’Associazione stessa.
Articolo
9
(Aderenti)
Per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio geominerario, della
storia e dell’ambiente, l’Associazione per il
Parco Geominerario, Storico e Ambientale della Sardegna, può
coordinare le proprie attività, nei modi da stabilirsi caso
per caso mediante appositi accordi e convenzioni, con quelle degli
altri sopraccitati enti, asSociazioni, fondazioni, istituti, e
organismi pubblici e privati purché egualmente impegnati nella
valorizzazione ambientale e culturale del territorio e non
perseguenti fini di lucro.
Articolo
10
(Categorie
dei Soci)
Gli
aderenti all’Associazione per il Parco Geominerario, Storico e
Ambientale della Sardegna si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari,
Giovani, Benemeriti, Onorari, Collettivi e Sostenitori.
Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che essendo in possesso dei titoli di cui al precedente articolo 8, e condividendo senza riserve le finalità statutarie siano ammessi nell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Giovani coloro che, in possesso dei requisiti sopra specificati, hanno un’età inferiore a venticinque anni e siano ammessi nell’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.
Sono Soci Benemeriti le persone e gli Enti che, avendo acquisito benemerenze nella tutela e nella valorizzazione dell'Ambiente, siano proposti dal Consiglio Direttivo ed ammessi dall‘Assemblea Generale con questo titolo.
Sono Soci Onorari le Personalità Italiane o Straniere segnalate per particolari meriti scientifici dal Consiglio Direttivo ed ammessi dall'Assemblea Generale.
Sono Soci Sostenitori coloro che, in possesso dei requisiti sopra specificati, siano ammessi nella stessa dall’Assemblea Generale e versano la quota all’uopo stabilita dal Consiglio Direttivo.
Articolo
11
(Diritti
e doveri)
I
Soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse
dall’Associazione e dalle Sedi Territoriali, il dovere di
versare annualmente le quote Sociali, di contribuire con pensiero o
attività alla realizzazione dei fini istituzionali.
L’attività
viene prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza alcun fine di lucro.
Tutte
le cariche dell’Associazione sono a titolo gratuito.
Sono
ammessi solo rimborsi spese per motivi preventivamente autorizzati e
deliberati dal Consiglio Direttivo e solo se supportati da
giustificativi di spesa fiscalmente validi.
Articolo
12
(Perdita
della qualità di Socio)
La
qualità di Socio si perde:
per recesso volontario;
per morosità nei modi stabiliti dal Regolamento;
per delibera dell'Assemblea Generale presa a maggioranza, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
TITOLO II
Articolo
13
(Organi
Sociali)
Sono
organi dell'Associazione:
l'Assemblea Generale
il Consiglio Direttivo
il Presidente
i Vicepresidenti
il Segretario Generale
il Tesoriere
il Collegio dei Revisori dei conti
la Consulta
Sono organi periferici: le Sedi Territoriali.
Articolo
14
(Strutture
operative)
L’Associazione
opera anche mediante Gruppi di Lavoro e Centri di Attività il
cui assetto ed obiettivi vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Articolo
17
(Convocazione
e Deliberazioni dell’Assemblea Generale)
Agli 11 membri elettivi del Consiglio Direttivo si aggiungono il Presidente, o altro rappresentante da lui delegato, di ciascuna Sede Territoriale qualora nessun membro di tale Sede risulti eletto fra gli 11 membri.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo i Soci possono votare per corrispondenza, oltre che per delega. La comunicazione delle votazioni deve essere data per tempo e lo spoglio delle schede pervenute per posta entro la data di convocazione dell’Assemblea all’uopo convocata deve avvenire congiuntamente a quelle votate nella stessa Assemblea generale.
La carica di Consigliere è gratuita.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
I membri del Consiglio che si rendano assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sono considerati impossibilitati a partecipare ai lavori e, pertanto, decadono dalla carica.
Articolo
19
(Funzioni
del Consiglio Direttivo)
Il
Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere
sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il
conseguimento e l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea
e per la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo:
fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l’esecuzione stessa;
decide sugli investimenti patrimoniali;
stabilisce l’importo delle quote annue di Associazione;
delibera sull’ammissione dei Soci;
approva i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto finanziario e sullo stato patrimoniale da proporre all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci.
Articolo
20
(Nomina
del Presidente)
Il
Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente
dell'Associazione, uno o più Vicepresidenti, dei quali uno
Vicario, il Segretario Generale e un Tesoriere, che durano in carica
per l’intera durata del Consiglio stesso.
Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.
i Soci Fondatori
i Soci Onorari e Benemeriti;
i Presidenti delle Sedi Territoriali;
i Responsabili dei gruppi di lavoro e dei Centri di Attività;
i Soci cooptati dal Consiglio Direttivo.
La Consulta elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario che durano in carica tre anni.
Articolo
23
(Compiti
della Consulta)
La
Consulta è l’organo consultivo e propositivo
dell’Associazione. Ha il compito di dare il suo parere sulle
iniziative da assumere e i criteri da seguirsi nell'attuazione degli
scopi sociali, di proporre nuovi programmi di attività e nuove
iniziative da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo, di
sorvegliare sull’osservanza dello Statuto, di dare parere su
tutti gli atti che nel presente Statuto non siano regolati da altri
organi.
La
Consulta si riunisce periodicamente ed ogni volta che sia necessario,
eventualmente anche per gruppi e/o per settori di attività, su
iniziativa del suo Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
È
presieduta dal Presidente o da un Vicepresidente.
Articolo
24
(Provvedimenti
di urgenza)
In
caso di rischi ambientali urgenti o attentati ai valori geominerari
storici e ambientali delle aree minerarie della Sardegna o di altre
circostanze di emergenza il Consiglio Direttivo può essere
convocato da uno dei Vicepresidenti in carica, su proposta di almeno
due Membri del Consiglio stesso e può adottare provvedimenti
d’urgenza da sottoporre a successiva ratifica collegiale.
Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario Generale, da uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario; in caso di assenza o di impedimento, è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente Vicario, o – in difetto – dal Vicepresidente più anziano o dal Membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Articolo
26
(Segretario
Generale)
Il
Segretario Generale attende, sotto la direzione del Presidente, alla
gestione amministrativa ordinaria dell’Associazione; compie
ogni altra attività che venga a lui delegata con la
collaborazione di uno o più Segretari.
Articolo
27
(Il
Tesoriere)
Il
Tesoriere cura la contabilità amministrativa e rendiconta i
conti correnti e i depositi dell’Associazione. Redige e
presenta i Bilanci di preventivo e consuntivo.
Articolo
28
(Collegio
dei Revisori)
L’Assemblea
ordinaria dei Soci elegge ogni tre anni un Collegio dei Revisori dei
Conti composto di tre membri che nominano tra loro un Presidente.
Per
l’elezione del Collegio dei Revisori i Soci possono votare per
corrispondenza, oltre che per delega. La comunicazione delle
votazioni deve essere data per tempo e lo spoglio delle schede
pervenute per posta, entro la data di convocazione dell’Assemblea
all’uopo convocata, deve avvenire congiuntamente a quelle
votate nella stessa Assemblea generale.
Il
Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla Gestione
Amministrativa dell’Associazione; riscontra i bilanci; esercita
tutte le facoltà ispettive e di controllo previste dalla legge
sui registri e sui documenti contabili dell’Associazione.
I
Revisori dei Conti durano in carica per tre anni.
Articolo
29
(Durata
in carica degli Organi Direttivi)
Il
Presidente dell’Associazione e i Vicepresidenti durano in
carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte
consecutive.
TITOLO III
Articolo 30
(Costituzione
Sedi Territoriali)
Articolo 31
(Regolamento
Sedi Territoriali)
Ogni
Sede Territoriale, in armonia con lo Statuto, dell’Associazione,
definisce un proprio Regolamento che diventerà operante con
l’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Articolo 32
(Organi
di ogni Sede Territoriale)
Sono
Organi di ogni Sede Territoriale:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo della Sede Territoriale;
il Presidente della Sede Territoriale;
il Segretario.
Articolo
33
(Il
Presidente delle Sedi Territoriali)
Il
Consiglio Direttivo della Sede Territoriale nomina, nel proprio
ambito, il Presidente e il Segretario. Il Presidente potrà
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione
con diritto di voto.
Articolo
34
(Autonomia
Sedi Territoriali)
Ogni
sede territoriale gode di autonomia operativa e patrimoniale,
pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento
dell’Associazione.
Articolo
35
(Patrimonio
dell’Associazione)
Il
Patrimonio dell'Associazione è costituito:
dalle quote associative dei Soci Ordinari, Giovani, Sostenitori e Collettivi;
dagli eventuali contributi dei Soci Benemeriti;
dai contributi ordinari o straordinari dello Stato, delle Regioni, di altri Enti pubblici o privati, di Enti scientifici ed Istituzioni Internazionali;
da atti di liberalità erogati nelle forme di legge, purché non comportino limitazioni all’autonomia dell’Associazione.
Articolo
36
(Esercizi
Finanziari)
Gli
esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ogni anno.
I bilanci
annuali di preventivo e consuntivo sono formulati dal Tesoriere,
riscontrati dal Collegio dei Revisori, approvati dal Consiglio
Direttivo e presentati dal Presidente dell’Associazione,
corredati di relazione illustrativa del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, all’Assemblea Generale per l’approvazione.
Per quanto concerne la
formazione dei registri e degli altri documenti contabili si seguono
le norme generali dell’ordinamento civile.
Articolo
37
(Scioglimento)
Lo
scioglimento dell’Associazione può essere effettuato
previa consultazione referendaria tra gli Associati, da indire con
specifica delibera del Consiglio Direttivo nelle forme previste dal
presente Statuto.
L’eventuale
residuo patrimoniale attivo dell’Associazione, come risultante
dalla relazione del Liquidatore, non potrà in nessun caso
essere ripartito fra gli iscritti, ma sarà devoluto in opere
sociali scelte tra attività pubbliche nel campo della difesa
dell'ambiente, da stabilirsi mediante consultazione referendaria tra
gli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
TITOLO
V
MODIFICHE
DELLO STATUTO
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
39
(Regolamenti)
Per
l’attuazione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo può
emanare Regolamenti esecutivi, relativi al proprio funzionamento ed
alla vita dell’Associazione.
Articolo
40
(Rinvio)
Per
quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, valgono e si
applicano le disposizioni generali previste dall’ordinamento
giuridico civile.
Il presente Statuto dell’Associazione per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è stato approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci tenutasi in data 17 marzo 2002 in Iglesias, nella Sede Sociale ubicata alla Via XX Settembre n° 84.
